Art. 6
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[1]L'assistenza dell'Ente comprende:
- 1)l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;
- 2)l'assistenza specialistica ambulatoria;
- 3)l'assistenza farmaceutica;
- 4)l'assistenza ospedaliera;
- 5)l'assistenza ostetrica;
- 6)l'assistenza pediatrica;
- 7)le assistenze integrative;
- 8)la concessione di una indennita' di malattia.
[2]L'indennita' non e' dovuta quando il trattamento economico di malattia e' corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennita' saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza.
[3]Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.
[4]Le assistenze di cui ai numeri 3, 4, 7, 8 saranno concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalita' che verranno determinate nazionalmente dalle Associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.
[5]Alla erogazione delle indennita' provvede direttamente l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le Confederazioni interessate.
[6]L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.
Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 22 agosto 2008
