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[1]L'assistenza dell'Ente comprende:

  • 1)l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;
  • 2)l'assistenza specialistica ambulatoria;
  • 3)l'assistenza farmaceutica;
  • 4)l'assistenza ospedaliera;
  • 5)l'assistenza ostetrica;
  • 6)l'assistenza pediatrica;
  • 7)le assistenze integrative;
  • 8)la concessione di una indennita' di malattia.

[2]L'indennita' non e' dovuta quando il trattamento economico di malattia e' corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennita' saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza.

[3]Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.

[4]Le assistenze di cui ai numeri 3, 4, 7, 8 saranno concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalita' che verranno determinate nazionalmente dalle Associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.

[5]Alla erogazione delle indennita' provvede direttamente l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le Confederazioni interessate.

[6]L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.

Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 22 agosto 2008

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10996/2025

    26 aprile 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • CONTRIBUTI ASSICURATIVI

    L'esenzione dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria dei dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi opera soltanto ove si accerti che ai medesimi è garantita la stabilità d'impiego. (Fattispecie in tema di società cooperativa costituita per la gestione dell'edilizia sociale e partecipata da ente pubblico).

    Art. 6

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 47/2008

    Questione infondata
    4 marzo 2008

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è inammissibile l'intervento del soggetto che non riveste la qualità di parte nel relativo giudizio a quo .

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 241/2006

    Questione inammissibile
    22 giugno 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 41 Cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non esonera dal pagamento del contributo di malattia il datore di lavoro che si sia obbligato, con contratto collettivo, a continuare a corrispondere la retribuzione durante la malattia del lavoratore. La censura, infatti, è riferita a norma che nulla dispone in merito all'obbligo contributivo del datore di lavoro, con la conseguenza che la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale non risolverebbe il dubbio di costituzionalità sollevato dal rimettente.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1021/1988

    Questione infondata
    9 novembre 1988

    PRESCRIZIONE E DECADENZA La incongruità del termine di prescrizione, come già affermato dalla Corte, è rilevante solo quando questo sia di durata tale da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce. Nella fattispecie, le modalità e i tempi della procedura speciale hanno una modesta incidenza sul termine prescrizionale dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative previste dalla norma impugnata. Infatti, mentre nel rito ordinario l'interruzione della prescrizione consegue alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, in quello del lavoro - che si applica alla fattispecie in esame - essa deriva dalla notifica del decreto del giudice di fissazione dell'udienza di discussione, decreto che, peraltro, deve essere emesso entro cinque giorni dal deposito del ricorso. Va, comunque, rilevato che l'ordinamento prevede altri mezzi, oltre quello qui considerato, per l'interruzione della prescrizione. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, u.c., della legge 11 gennaio 1943, n. 138, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - S.n. 110/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 6 Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art6 · fonte del testo