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[1]Sono iscritti alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive tutti i ricevitori e gerenti postali e telegrafici, e gli agenti rurali, i quali debbono versare all'Istituto i seguenti contributi mensili: di lire 6 per i ricevitori o gerenti di prima classe; di lire 5,50 per i ricevitori o gerenti di seconda classe; di lire 3,50 per i ricevitori o gerenti di terza classe; di lire 3,50 per gli agenti rurali con retribuzione eccedente le annue lire 4000 lorde e di lire 2,50 per gli altri agenti rurali.
[2]I supplenti postali e telegrafici possono partecipare ai benefici delle colonie estive versando un contributo mensile di lire 1,50. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I contributi mensili per l'educazione ed istruzionie degli orfani di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, sono stabiliti come appresso: ricevitori e gerenti di 1° classe L. 20; di 2ª classe L. 18; di 3ª classe L. 12; agenti rurali L. 10". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945.
Testo in vigore dal 4 agosto 1946 al 2 novembre 1947
