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[1]((Sono inscritti alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive tutti i ricevitori e gerenti postali-telegrafici e gli agenti rurali effettivi.

[2]I contributi mensili da versarsi all'Istituto sono fissati nella misura di lire cinquanta per i ricevitori o gerenti di prima classe; lire quarantacinque per i ricevitori e gerenti di seconda classe; lire trenta per i ricevitori e gerenti di terza classe; lire venticinque per gli agenti rurali effettivi)). 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I contributi mensili per l'educazione ed istruzionie degli orfani di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, sono stabiliti come appresso: ricevitori e gerenti di 1° classe L. 20; di 2ª classe L. 18; di 3ª classe L. 12; agenti rurali L. 10". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088

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con decorrenza dal 1 gennaio 1947

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1947.

Testo in vigore dal 2 novembre 1947 al 10 giugno 1948

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 novembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1946 al 2 novembre 1947. 67 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

Sono tolto: iscritti aggiunto: inscritti alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive tutti i ricevitori e gerenti postali tolto: etelegrafici,aggiunto: -telegrafici e gli agenti ruralitolto: , i quali debbono versare all'Istituto i seguenti contributi mensili: di lire 6 aggiunto: effettivi.

aggiunto: I contributi mensili da versarsi all'Istituto sono fissati nella misura di lire cinquanta per i ricevitori o gerenti di prima classe; tolto: di lire 5,50 aggiunto: lire quarantacinque per i ricevitori tolto: o aggiunto: e gerenti di seconda classe; tolto: di lire 3,50 aggiunto: lire trenta per i ricevitori tolto: o aggiunto: e gerenti di terza classe; tolto: di lire 3,50 aggiunto: lire venticinque per gli agenti rurali tolto: con retribuzione eccedente le annue lire 4000 lorde e di lire 2,50 per gli altri agenti rurali.

tolto: I supplenti postali e telegrafici possono partecipare ai benefici delle colonie estive versando un contributo mensile di lire 1,50 aggiunto: effettivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088

    Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1947.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1408~art4 · fonte del testo