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Sono iscritti alla gestione sussidi tutti gli agenti rurali, i quali debbono versare all'Istituto i contributi mensili di lire 2 per gli agenti rurali con remunerazione superiore a lire 3000 annue lorde; lire 1,511 per quelli con remunerazione dalle lire 1500 alle lire 3090; lire 0,50 tutti gli altri. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per la gestione sussidi di cui all'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, gli agenti rurali debbono versare all'istituto di assistenza e previdenza un contributo mensile di L. 5". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945.
Testo in vigore dal 4 agosto 1946 al 2 novembre 1947
