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[1]((Sono inscritti alla gestione sussidi tutti gli agenti rurali effettivi.

[2]Il contributo mensile da essi dovuto all'Istituto e' fissato il lire venticinque.

[3]Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 330, comma terzo, del Codice postale e delle telecomunicazioni e' fissato in lire un milione.

[4]Il sussidio mensile da corrispondersi dopo il trentesimo giorno d'assenza per malattia e' fissato nella misura corrispondente alla meta' del trattamento mensile spettante all'agente, risultante dalla retribuzione e dall'indennita', di carovita)). 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per la gestione sussidi di cui all'art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, gli agenti rurali debbono versare all'istituto di assistenza e previdenza un contributo mensile di L. 5". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088

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con decorrenza dal 1 gennaio 1947

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1947.

Testo in vigore dal 2 novembre 1947 al 4 ottobre 1950

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 novembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1946 al 2 novembre 1947. 43 parole tolte, 71 parole aggiunte in 4 capoversi.

Sono tolto: iscritti aggiunto: inscritti alla gestione sussidi tutti gli agenti ruralitolto: , i quali debbono versare all'Istituto i contributi mensili di lire 2 per gli agenti rurali con remunerazione superiore a lire 3000 annue lorde; lire 1,511 per quelli con remunerazione dalle lire 1500 alle lire 3090; lire 0,50 tutti gli altri aggiunto: effettivi.

aggiunto: Il contributo mensile da essi dovuto all'Istituto e' fissato il lire venticinque.

aggiunto: Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 330, comma terzo, del Codice postale e delle telecomunicazioni e' fissato in lire un milione.

aggiunto: Il sussidio mensile da corrispondersi dopo il trentesimo giorno d'assenza per malattia e' fissato nella misura corrispondente alla meta' del trattamento mensile spettante all'agente, risultante dalla retribuzione e dall'indennita', di carovita.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088

    Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1947.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1408~art5 · fonte del testo