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Su richiesta del proprietario che si assuma di fare i lavori di cui all'art. 19, il Consorzio puo' concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni. La durata dei mutui non potra' eccedere, in ogni caso, quella della vita dell'Ente. Il Comitato esecutivo puo' disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dalla villa. Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo puo' concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale.
Testo in vigore dal 4 aprile 1958 al 26 settembre 1962
