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((Su richiesta del proprietario che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 19 il Consorzio puo' concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni ne' superiore a venti. Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'Ente provvede il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. Il Comitato esecutivo puo' disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dalla villa. Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo puo' concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale. Al proprietario che, trovandosi nelle condizioni previste dal comma precedente, esegua, senza beneficiare del mutuo, i lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente Soprintendenza puo' essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta)).

Testo in vigore dal 26 settembre 1962 al 2 settembre 1970

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 settembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1958 al 26 settembre 1962. 18 parole tolte, 67 parole aggiunte.

Su richiesta del proprietario che si tolto: assuma aggiunto: assume di fare i lavori di cui tolto: all'art. 19, aggiunto: all'articolo 19 il Consorzio puo' concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque annitolto: . La durata dei mutui non potra' eccedere, in ogni caso, quella della vita dell'Ente aggiunto: ne' superiore a venti. Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'Ente provvede il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. Il Comitato esecutivo puo' disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte … concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al tolto: 20 aggiunto: 25 per cento della somma capitaleaggiunto: . Al proprietario che, trovandosi nelle condizioni previste dal comma precedente, esegua, senza beneficiare del mutuo, i lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente Soprintendenza puo' essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-06;243~art21 · fonte del testo