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Le somme versate al "Fondo per l'incremento edilizio" ad estinzione dei mutui, nonche' quelle allo stesso dovute a titolo di penale a norma dei precedenti articoli 8 e 9, sono impiegate per la concessione di nuovi mutui. Del pari gli interessi, dedotto quanto necessario per fronteggiare le spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria di cui ai precedenti articoli 12 e 15, sono devoluti alla concessione di nuovi mutui. Inizialmente alle spese si provvedera' con le disponibilita' del fondo di cui al precedente art. 1. L'ammontare di dette spese, da stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e' determinato con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici.

Testo in vigore dal 14 settembre 1950 al 22 agosto 1956

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