Art. 11 — Promulgazione delle leggi regionali
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Il Presidente del Consiglio regionale invia entro cinque giorni al Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio stesso. Se entro trenta giorni dalla data della ricevuta il Governo non fa opposizione e il Commissario non, appone il visto, questo si ha per apposto. Entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Nell'ipotesi di cui al secondo comma la formula e' cosi' modificata: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Al testo segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge della Regione (indicazione della Regione)". Le leggi regionali sono riprodotte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 11 giugno 2003
