Art. 4 — Referendum abrogativo di regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali
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Lo Statuto regionale deve contenere norme sul referendum abrogativo di regolamenti regionali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione, con le limitazioni e le modalita' di cui all'articolo precedente. E' escluso il referendum abrogativo per norme regolamentari adottate in esecuzione di norme legislative e per provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di norme legislative o regolamentari.
Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 9 gennaio 1971
