Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 41 — Commissione di controllo Sull'Amministrazione regionale

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E' istituita nel capoluogo di ogni Regione una Commissione di controllo. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, e dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio regionale. Essa e' costituita:

  • a)del Commissario del Governo, o di un funzionario dello Stato da lui designato che la presiede;
  • b)di un magistrato della Corte dei conti;
  • c)di tre funzionari dei ruoli civili della Amministrazione dello Stato, di cui due tratti dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno;
  • d)di due esperti nelle discipline amministrative iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, relative ai cittadini chiamati ad eleggere la, Camera dei deputati, scelti in due terne di nomi designate dal Consiglio regionale. Ogni consigliere regionale, a questi effetti, vota per una sola terna. Con lo stesso decreto sono nominati tre membri supplenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere b), c) e d). Essi intervengono alle sedute in caso di impedimento di un membro effettivo della rispettiva categoria. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione si richiede l'intervento di almeno cinque suoi membri. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 12 dicembre 1993

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 242/1989

    Parametro
    28 aprile 1989

    riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p, della legge 14 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), nella parte in cui si riferisce all'annullamento degli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla regione, sollevata, in riferimen…

    Art. 5 cost. · Art. 116 cost. · Art. 6 cost. · Art. 125 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art41 · fonte del testo