Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Art. 9 — Condizioni per l'esercizio della potestà legislativa da parte della Regione

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Il Consiglio regionale non puo' deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'art. 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale. In materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, il Consiglio puo' emettere leggi nei limiti dell'art. 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica previste nel comma precedente.

Testo in vigore dal 3 marzo 1953 al 6 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;62~art9 · fonte del testo