Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Emergenza Covid - Domanda risarcitoria per danni non patrimoniali vittime del Covid - Inidonea organizzazione del Servizio sanitario nazionale - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Fondamento.
La domanda risarcitoria per danni non patrimoniali proposta dai familiari delle vittime del Covid, fondata sulla pretesa inidoneità dell'organizzazione del S.S.N. prima e durante la crisi pandemica, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di controversia relativa all'esercizio di un potere amministrativo concernente la gestione e l'organizzazione di un servizio pubblico, che, benché veda coinvolti diritti fondamentali (e, in particolar modo, il diritto alla salute), non può definirsi vincolato - in assenza di norme che predefiniscano in modo assoluto e cogente il diritto fondamentale e le modalità della sua protezione senza alcuna mediazione da parte del potere amministrativo - bensì discrezionale.
Cass. civ. n. 1952/2026Sez. URv. 676919-01
Riguarda ancheart. 133 Codice del processo amministrativoart. 41 Codice di procedura civile
Precedenti: 663852-01, 668212-01
ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - IN GENERE Istruzione - Sostegno alunno disabile - Predisposizione di un piano educativo individualizzato - Discrezionalità dell’amministrazione scolastica - Sussistenza - Discriminazione indiretta - Configurabilità - Limiti.
In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione scolastica, e di essa soltanto, l'individuazione della misura più adeguata alla realizzazione della pari opportunità del disabile nella fruizione del servizio scolastico, da formalizzare attraverso la predisposizione del cd. "piano educativo individualizzato", integrando condotta discriminatoria indiretta - la cui repressione spetta al giudice ordinario - solo la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il diritto alla istruzione come ivi pianificato.
Cass. civ. n. 32431/2025Sez. 3Rv. 677143-01
Riguarda ancheart. 38 Costituzioneart. 34 Costituzioneart. 12 Legge 104art. 3 legge 67/2006
Precedenti: 643119-01, 655502-01, 656799-01
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE Immissioni provenienti da area pubblica - Responsabilità della P.A. - Sussistenza - Fondamento - Condanna al risarcimento del danno e all’inibitoria - Ammissibilità - Incidenza sul potere discrezionale della P.A. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
La P.A., in quanto tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del neminem laedere - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono di per sé atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva condannato Roma Capitale a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato dall'immissione di polveri sottili fosse collocato il limite di velocità di 30/kmh, oltre che a provvedere, a proprie cure e spese, all'eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso il posizionamento di pannelli fonoassorbenti, trattandosi di attività materiali adottate ai sensi dell'art. 2058 c.c.).
Cass. civ. n. 29798/2025Sez. 3Rv. 676768-01
Riguarda ancheart. 844 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2058 Codice civile
Precedenti: 667858-01, 673583-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE Vittima di incidente sopravvissuta cinque anni - Danno biologico cd. terminale - Indennizzo INAIL - Scomputo - Fondamento - Natura di danno permanente. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
L'indennizzo riconosciuto dall'INAIL, iure hereditatis, ai congiunti della vittima di un incidente che sia sopravvissuta per cinque anni dopo l'evento, è scomputabile dal danno biologico cd. terminale occorso a quest'ultima, dal momento che, nonostante il giudice civile abbia fatto riferimento, per la relativa liquidazione, ai criteri relativi al danno biologico temporaneo, si tratta di un danno permanente, integrante, dunque, una voce omogenea a quella oggetto dell'indennizzo suddetto.
Cass. civ. n. 26749/2025Sez. 3Rv. 676662-01
Riguarda ancheart. 2059 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 13 d.lgs. 38/2000
Precedenti: 676068-01, 669351-01, 648649-01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Riesame del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione - Istanza di allontanamento - Esigenze di salute dello straniero - Valutazione da parte del giudice - Necessità. · ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.
Nel giudizio di riesame del trattenimento, nel corso del quale la difesa della persona straniera trattenuta ha presentato istanza di autorizzazione al temporaneo allontanamento, il giudice di pace è tenuto ad esaminare i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto, nonché a valutare se nella situazione concreta vi siano effettivamente esigenze di cura non assolvibili all'interno del centro.
Cass. civ. n. 14340/2025Sez. 1Rv. 674576-03
Riguarda ancheart. 24 Costituzioneart. 111 Costituzioneart. 14 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 21 d.P.R. 394/1999
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Anamnesi - Omissione di informazioni da parte del paziente - Assenza di specifiche richieste del medico - Inadeguato presidio operatorio - Onere del paziente di riferire le più gravi patologie di cui abbia sofferto - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di responsabilità medica, il paziente che, anche in assenza di specifiche richieste del medico, omette di riferire spontaneamente ai sanitari, in fase preoperatoria di raccolta dei dati anamnestici, le più gravi patologie di cui ha sofferto, deve ritenersi esclusivo responsabile delle conseguenze di quelle carenze informative derivanti dalla mancata predisposizione di adeguate misure di contrasto dell'evento, imprevedibile, verificatosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la responsabilità dei sanitari, avendo accertato che il paziente aveva taciuto la prolungata assunzione di farmaci anticoagulanti per oltre un decennio, agevolando per questa via il verificarsi dell'emorragia nel cavo operatorio).
Cass. civ. n. 11180/2025Sez. 3Rv. 674659-01
Riguarda ancheart. 1227 Codice civileart. 40 Codice penaleart. 41 Codice penale
Precedenti: 659788-01
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Personale sanitario ed equiparato - Rifiuto di vaccinazione - Conseguenze ex art. 4-ter d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021 - Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione - Legittimità costituzionale - Fondamento. · PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI In genere.
In tema di vaccinazione anti-Covid, la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto - disposta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato - è costituzionalmente legittima siccome espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus.
Cass. civ. n. 9243/2025Sez. LRv. 675250-01
Riguarda ancheart. 4 d.l. 44/2021art. 4 Costituzioneart. 35 Costituzione
Precedenti: 671433-01, 669400-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Accertamento diagnostico richiesto da soggetto in occasione di donazione di sangue - Obblighi informativi del sanitario del centro donazioni - Insussistenza – Fattispecie.
In caso di accertamento diagnostico richiesto da un soggetto in occasione di una donazione di sangue, in capo al sanitario del centro donazioni non gravano obblighi informativi ulteriori rispetto alla mera comunicazione dei suoi risultati. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il sanitario - che non era medico curante del donatore - fosse tenuto a fornire informazioni sull'esito dell'esame, pur se questo aveva evidenziato valori di antigene PSA superiori a quelli normali, né a suggerire approfondimenti diagnostici).
Cass. civ. n. 8499/2025Sez. 3Rv. 674342-02
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1176 Codice civile
ASSISTENZA PUBBLICA - Congedo straordinario retribuito per assistenza a familiari con disabilità - Art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 - Beneficiari - Conviventi di fatto - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale.
La Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo anteriore alla modifica introdotta con l’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost., non includeva il convivente di fatto tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario finalizzato all’assistenza del familiare con disabilità grave (rectius, ai sensi del d.lgs. n. 62 del 2024, del familiare con necessità di sostegno intensivo).
Cass. civ. n. 30785/2024Sez. 4documento ufficiale Riguarda ancheart. 2 Costituzioneart. 3 Costituzione
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PROCEDIMENTO CIVILE. - Trattamento sanitario obbligatorio – Provvedimento del sindaco e successivo provvedimento di convalida del giudice tutelare - Mancata previsione della necessità di notifica all’interessato - Questione di legittimità costituzionale.
La Sezione Prima civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111 Cost., nonché all’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non prevedono: a) che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all’interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l’avviso che esso sarà sottoposto, per la convalida, al giudice tutelare entro le quarantotto ore successive, e che l’interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno, nonché di essere sentito personalmente dal giudice prima della convalida e chiedere la revoca del provvedimento stesso; b) che il provvedimento di convalida del giudice tutelare sia tempestivamente notificato all’interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l’avviso che, contro di esso, può presentare ricorso ai sensi dell’art. 35 della l. n. 833 del 1978.
Cass. civ. n. 24124/2024Sez. 1documento ufficiale Riguarda ancheart. 2 Costituzioneart. 3 Costituzioneart. 13 Costituzioneart. 24 Costituzioneart. 111 Costituzioneart. 117 Costituzione
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Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).