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Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore ((, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all' articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1.))
Testo in vigore dal 5 luglio 1998 al 24 marzo 1999
