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Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

Testo in vigore dal 17 marzo 1997 al 5 luglio 1998

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Corte costituzionale

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