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Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all' articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 marzo 1999, n. 50
8La L. 8 marzo 1999, n. 50 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che i termini di cui al suddetto articolo sono differiti al 31 luglio 1999
Testo in vigore dal 24 marzo 1999 al 30 luglio 1999
