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Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute negli articoli 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 e nella tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardanti il personale operaio del Ministero della difesa, estese al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' al personale operaio del Ministero dei lavori pubblici, con la legge 6 agosto 1967, n. 698, si applicano, altresi', nei confronti del personale operaio delle rimanenti amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ove regolato fondamentalmente dalla legge 5 marzo 1961, n. 90. Gli operai che, alla data medesima risultino inquadrati nella 4ª e 5ª categoria di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono collocati, anche in soprannumero, nella categoria degli operai comuni della rispettiva pianta organica, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici della paga, l'anzianita' di servizio posseduta nella categoria di provenienza. Con effetto dalla stessa data cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'articolo 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, all'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; agli articoli 29 e 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, salvo quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno trasferite alla gestione assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti dello Stato tutte le attivita' della gestione indennita' ed assegni ai salariati dell'ente medesimo. L'importo della paga annua lorda dell'operaio specializzato previsto dall'articolo 12, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 698, e' rettificato, con effetto dal 1 gennaio 1968, in lire 956.600. ((Entro il 31 marzo 1971 sara' emanata la tabella dei mestieri degli operai dello Stato da disporsi ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro)).
Testo in vigore dal 10 novembre 1970 al 15 novembre 1984
