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La denominazione "burro" e' riservata al prodotto ottenuto dalle creme ricavate unicamente dal latte di vacca. Al prodotto ottenuto dalle creme ricavate dal latte di animali diversi dalla vacca puo' essere attribuita la denominazione "burro" purche' seguita dall'indicazione della specie animale da cui proviene il latte. L'uso di denominazioni o di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima o al prodotto finito per garantirne la salubrita' e' consentito a condizione che il burro cosi' trattato corrisponda ai requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1957 al 7 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art1 · fonte del testo