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((La denominazione "burro" e' riservata al prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due indicati prodotti, che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati ai successivi articoli 2 e 3. La denominazione "burro di qualita'" e' riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze.1 Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca puo' essere attribuita la denominazione "burro", purche' seguita dalla indicazione della specie animale. Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione. Le materie prime utilizzate per la produzione del "burro di qualita'" devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il "burro di qualita'" deve risultare esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie. I produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente la quantita' e la qualita' della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti. Tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato. L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantirne la salubrita', e' consentito a condizione che il burro cosi' trattato corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del presente articolo)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 maggio 1983, n.202

1

La L. 13 maggio 1983, n.202 ha disposto (con l'art. 1) che "Il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, come modificato dal presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 7 giugno 1983 al 21 agosto 2014

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 1983

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1957 al 7 giugno 1983. 44 parole tolte, 237 parole aggiunte.

La denominazione "burro" e' riservata al prodotto ottenuto tolto: dalle creme ricavate unicamente dal aggiunto: dalla crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vaccatolto: . Al prodotto ottenuto dalle creme ricavate dal latte diaggiunto: , nonche' dalla miscela dei due indicati prodotti, che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati ai successivi articoli 2 e 3. La denominazione "burro di qualita'" e' riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze. Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca puo' essere attribuita la denominazione "burro" tolto: purche' seguita dall'indicazioneaggiunto: , purche' seguita dalla indicazione della specie animale tolto: da cui proviene il latteaggiunto: . Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione. Le materie prime utilizzate per la produzione del "burro di qualita'" devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il "burro di qualita'" deve risultare esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie. I produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente la quantita' e la qualita' della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti. Tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato. L'uso di denominazioni tolto: o aggiunto: e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima tolto: o aggiunto: od al prodotto finitoaggiunto: , per garantirne la salubrita'aggiunto: , e' consentito a condizione che il burro cosi' trattato corrisponda ai requisiti tolto: che saranno stabiliti con decreto tolto: del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica aggiunto: di cui al secondo comma del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 maggio 1983, n.202

    La L. 13 maggio 1983, n.202 ha disposto (con l'art. 1) che "Il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, come modificato dal presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art1 · fonte del testo