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La denominazione "burro" e' riservata al prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due indicati prodotti, che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati ai successivi articoli 2 e 3. La denominazione "burro di qualita'" e' riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze.1 Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca puo' essere attribuita la denominazione "burro", purche' seguita dalla indicazione della specie animale. Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione. Le materie prime utilizzate per la produzione del "burro di qualita'" devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il "burro di qualita'" deve risultare esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie. I produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, ((per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate)) la quantita' e la qualita' della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti.5 ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116)). L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantirne la salubrita', e' consentito a condizione che il burro cosi' trattato corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 maggio 1983, n.202

1

La L. 13 maggio 1983, n.202 ha disposto (con l'art. 1) che "Il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, come modificato dal presente articolo, e' emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge".

D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116

5

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 7) che "Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN".

Testo in vigore dal 21 agosto 2014 al 25 agosto 2016

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2014

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1983 al 21 agosto 2014. 34 parole tolte, 21 parole aggiunte.

… ammesse per le produzioni lattiero-casearie. I produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, tolto: presso aggiunto: per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate tolto: giornalmente la quantita' e la qualita' della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti. tolto: Tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116. L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116

    Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 7) che "Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art1 · fonte del testo