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Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma e 9, primo comma, e' punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000. Nei casi piu' gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1957 al 7 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1956-12-23;1526~art12 · fonte del testo