Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983. Leggi il testo vigente →

In deroga agli articoli 348 e 465 del codice di procedura penale, coloro che sono stati dichiarati non punibili per avere agito nelle condizioni di cui all'articolo 80, hanno il dovere di deporre come testimoni nei processi relativi ai fatti che comunque possono portare all'individuazione delle persone o delle organizzazioni criminose che illecitamente producono, fabbricano, importano, esportano, vendono o altrimenti cedono o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 290/1983

    Questione infondata
    5 ottobre 1983

    Il rispetto del principio 'nemo tenetur edere contra sé, punto nodale di ogni discussione sui rapporti tra testimonianza e diritto di difesa, implica che nessun testimone, per far fronte all'obbligo di rendere testimonianza, si trovi costretto ad accusare se stesso così da esporsi all'eventualità di una condanna. Con riferimento all'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n. 685, tale principio non può ritenersi violato, sia perché la deposizione del tossicodipendente verte su fatti diversi dal fatto per cui è dichiarato non punibile ex art. 80 della stessa legge (e, più precisamente, su fatti criminosi rispetto ai quali il tossicodipendente normalmente riveste non la posizione di complice bensì quella di vittima) sia perché, laddove dall'evolversi della deposizione dovesse emergere una diversa consistenza del fatto dichiarato non punibile, soccorrerebbe, pur sempre, l'applicabilità dell'art. 304, commi terzo e quarto, c.p.p.; senza contare la possibile operatività dell'art. 384 c.p. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., della questione di legittimità dell'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui assoggetta il tossicodipendente, prosciolto ai sensi dell'art. 80 della stessa legge, "al dovere di testimoniare e dire la verita` anche quando debba rivelare il nome di coloro che gli hanno fornito la droga". - S. 154/73, 159/82, 228/82, 85/83, 208/83

    Art. 24 cost. · Art. 82 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 159/1982

    Questione infondata
    29 luglio 1982

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANT…

    Art. 3 cost. · Art. 82 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art82 · fonte del testo