Il rispetto del principio 'nemo tenetur edere contra sé, punto nodale di ogni discussione sui rapporti tra testimonianza e diritto di difesa, implica che nessun testimone, per far fronte all'obbligo di rendere testimonianza, si trovi costretto ad accusare se stesso così da esporsi all'eventualità di una condanna. Con riferimento all'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n. 685, tale principio non può ritenersi violato, sia perché la deposizione del tossicodipendente verte su fatti diversi dal fatto per cui è dichiarato non punibile ex art. 80 della stessa legge (e, più precisamente, su fatti criminosi rispetto ai quali il tossicodipendente normalmente riveste non la posizione di complice bensì quella di vittima) sia perché, laddove dall'evolversi della deposizione dovesse emergere una diversa consistenza del fatto dichiarato non punibile, soccorrerebbe, pur sempre, l'applicabilità dell'art. 304, commi terzo e quarto, c.p.p.; senza contare la possibile operatività dell'art. 384 c.p. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., della questione di legittimità dell'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui assoggetta il tossicodipendente, prosciolto ai sensi dell'art. 80 della stessa legge, "al dovere di testimoniare e dire la verita` anche quando debba rivelare il nome di coloro che gli hanno fornito la droga". - S. 154/73, 159/82, 228/82, 85/83, 208/83
Art. 24 cost. · Art. 82 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza