Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 15 — Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari

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Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei messi di comunicazione di massa e' fatto divieto di essere titolare:

  • a)di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;
  • b)di piu' di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo delle imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei giornali d'Italia;.
  • c)di piu' di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b). Gli atti di cessione, contratti di affitto o affidamento in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonche' il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quorte di societa' operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzati piu' del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o piu' del 25 per cento delle predette risorse complessive del settore delle comunicazioni di massa o piu' del 25 per cento delle predette risorse nel caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti radiotelevisive, da pubblicita', da canone e altri contributi pubblici a carattere continuativo. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre. 6 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarita' della concessione equiparato il controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con societa' titolari di concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofonici e televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarita' di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650)). Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicita', queste ultime non possono raccogliere pubblcita' per piu' di tre reti televisive nazionali, o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati; eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di pubblicita' di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicita' da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari complessivo dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano alle societa' concessionarie di pubblicita' che abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformita' dalle norme di cui al presente comma sono nulli. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggei e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazioni delle opere dell'ingegno. E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale. E' vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza sesso, religione o nazionalita'. E' comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la protezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi ne' integralmente ne' parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine e' ridotto ad un anno. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo 36 e la concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui e' ammessa deroga a tale obbligo. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 7 dicembre 1994, n. 420 (G.U. 1a s.s. 14/12/1994, n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, comma 4, della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva".

Testo in vigore dal 24 dicembre 1996 al 6 maggio 2004

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 420/1994

    Ha colpito questo articolo
    7 dicembre 1994

    L'omessa impugnazione delle norme del d.l. n. 323 del 1990 che, in via temporanea e transitoria, concorrono a disciplinare la posizione dei soggetti a favore dei quali sono state assentite le concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale, non esclude - nelle controversie relative a tali concessioni - la sussistenza di un'autonoma e distinta rilevanza della questione di costituzionalità delle norme della legge n. 223 del 1990 recanti la disciplina "a regime" delle concessioni per l'emittenza nazionale privata. (Reiezione dell'eccezione di inammissibilità - per asserito difetto di rilevanza - della questione sollevata censurando la sola legge n. 223 del 1990 e non anche il d.l. n. 323 del 1993). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 358/1998

    Questione infondata
    21 ottobre 1998

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto le norme costituzionali invocate a parametro nell'incidente di costituzionalità di cui si tratta risultano radicalmente inidonee ad argomentare la illegittimità costituzionale delle disposizioni sottoposte al giudizio della Corte. Invero - premesso che il giudice rimettente, in sede di opposizione al provvedimento sanzionatorio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, preso a norma dell'art. 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (recante: <<Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato>>), dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 21, 24 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 15, comma 11, e dello stesso art. 31, comma 3, della legge n. 223 del 1990, che fanno divieto di trasmissione televisiva dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di diciotto anni, prevedendo la relativa sanzione per il caso di violazione del divieto - le diverse questioni che possono porsi circa i poteri dell'autorità amministrativa sulla programmazione dei film, a norma degli artt. 1-7 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e circa la difesa delle posizioni soggettive che possono venire in considerazione a tale proposito, sono assegnate dalla legge alla giurisdizione amministrativa, chiamata a pronunziarsi, su ricorso degli interessati, anche nel merito. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 112/1993

    Questione infondata
    26 marzo 1993

    Il dubbio di incostituzionalità delle norme che qualificano come interesse legittimo (anziché come diritto soggettivo) la posizione giuridica fatta valere nel giudizio 'a quò, è certamente pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulla giurisdizione del giudice ordinario adito; perciò, quest'ultimo è legittimato a sollevare la relativa questione di costituzionalità, pur a fronte di un orientamento giurisprudenziale - formatosi sotto la vigenza di norme anteriori e da lui non condiviso - che riconosca la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibili, malgrado l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice 'a quò, le questioni sollevate da un tribunale ordinario in ordine al regime "concessorio" delle attività di radiodiffusione televisiva privata introdotto dalla L. n. 223 del 1990). - S. n. 314/1992.

    Art. 15 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art15 · fonte su Normattiva