Art. 15 — Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari
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(( COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112)). ((LA l. 3 MAGGUI 2004, N. 112, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112)). I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti all'osservanza delle leggei e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazioni delle opere dell'ingegno. E' vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subliminale. E' vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza sesso, religione o nazionalita'. E' comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la protezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11 del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi ne' integralmente ne' parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunita' economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario, tale termine e' ridotto ad un anno. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo 36 e la concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui e' ammessa deroga a tale obbligo. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione antecedentemente al 30 giugno 1990.
Testo in vigore dal 6 maggio 2004 al 8 settembre 2005
