Art. 2 — Servizio pubblico e radiodiffusione
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La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi e' effettuata dalla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Puo' inoltre essere affidata mediante concessione, ai sensi della presente legge, ai soggetti di cui all'articolo 16, nonche' mediante autorizzazione secondo le modalita' di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Il servizio pubblico radiotelevisivo e' affidato mediante concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di societa' di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale. Nei titoli II, IV e V della presente legge la societa' di cui al comma 2 e' definita "concessionaria pubblica", i titolari di concessione di cui all'articolo 16, per radiodiffusione sia sonora che televisiva ed in ambito sia nazionale che locale sono globalmente definiti "concessionari privati"; qualora negli stessi titoli ci si riferisca ad una specifica categoria dei titolari di concessione di cui all'articolo 16, l'espressione "concessionari privati" e' completata con il riferimento alla radiodiffusione sonora o televisiva e all'ambito nazionale o locale. Nei titoli II, IV e V della presente legge le espressioni "trasmissioni" e "programmi" riportate senza specificazioni si intendono riferite a trasmissioni o programmi sia radiofonici che televisivi.
Testo in vigore dal 9 agosto 1990 al 30 luglio 1995
