Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 2 — Servizio pubblico e radiodiffusione

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La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi e' effettuata dalla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Puo' inoltre essere affidata mediante concessione, ai sensi della presente legge, ai soggetti di cui all'articolo 16, nonche' mediante autorizzazione secondo le modalita' di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Il servizio pubblico radiotelevisivo e' affidato mediante concessione ad una societa' per azioni ((....)) La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di societa' di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale. Nei titoli II, IV e V della presente legge la societa' di cui al comma 2 e' definita "concessionaria pubblica", i titolari di concessione di cui all'articolo 16, per radiodiffusione sia sonora che televisiva ed in ambito sia nazionale che locale sono globalmente definiti "concessionari privati"; qualora negli stessi titoli ci si riferisca ad una specifica categoria dei titolari di concessione di cui all'articolo 16, l'espressione "concessionari privati" e' completata con il riferimento alla radiodiffusione sonora o televisiva e all'ambito nazionale o locale. Nei titoli II, IV e V della presente legge le espressioni "trasmissioni" e "programmi" riportate senza specificazioni si intendono riferite a trasmissioni o programmi sia radiofonici che televisivi.

Testo in vigore dal 30 luglio 1995 al 6 maggio 2004

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 112/1993

    Questione infondata
    26 marzo 1993

    Il dubbio di incostituzionalità delle norme che qualificano come interesse legittimo (anziché come diritto soggettivo) la posizione giuridica fatta valere nel giudizio 'a quò, è certamente pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulla giurisdizione del giudice ordinario adito; perciò, quest'ultimo è legittimato a sollevare la relativa questione di costituzionalità, pur a fronte di un orientamento giurisprudenziale - formatosi sotto la vigenza di norme anteriori e da lui non condiviso - che riconosca la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibili, malgrado l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice 'a quò, le questioni sollevate da un tribunale ordinario in ordine al regime "concessorio" delle attività di radiodiffusione televisiva privata introdotto dalla L. n. 223 del 1990). - S. n. 314/1992.

    Art. 15 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 314/1992

    Questione inammissibile
    1 luglio 1992

    Nel giudizio incidentale di costituzionalità concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo introdotto dalla L. n. 223 del 1990, è ammissibile la costituzione della Società TV internazionale, in quanto - ancorché non costituitasi nel giudizio cautelare 'a quò, del quale non era a conoscenza - essa è titolare di una situazione soggettiva che poteva legittimare un intervento nel processo di provenienza e che riceverebbe un pregiudizio irrimediabile da un'eventuale pronuncia di accoglimento della sollevata questione di costituzionalità. - V. massima precedente (e, ivi, sub lett. c)).

    Art. 21 cost. · Art. 2 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 16 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato · Art. 32 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art2 · fonte su Normattiva