Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 31 — Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

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Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, escluso il comma 10 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 8, comma 10, e di cui ai commi da 8 e 15 dell'articolo 15, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi piu' gravi,la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi. 14 Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi piu' gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. Qualora il titolare di una o piu' concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'articolo 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonche' i limiti di cui al comma 4 dell'articolo 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemerare i divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5 e 18 ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 36 e nell'atto di concessione e autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonche', nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, le norme contenute nel capo I, sezioin I e II, della legge 21 novembre 1981, n. 689. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

  • a)di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;
  • b)di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;
  • c)di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione del registro di cui all'articolo 12. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo. Le somme versato a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato. 10
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 luglio 1997, n. 249

10

La L. 31 luglio 1997, n. 249 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "in attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo".

L. 3 maggio 2004, n. 112

14

La L. 3 maggio 2004, n. 112 ha disposto (con l'art. 10, comma 6) che "I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro."

Testo in vigore dal 6 maggio 2004 al 8 settembre 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 38/1998

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1998

    Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente, perché esamini nuovamente i termini della rilevanza della questione deferita, alla stregua della situazione normativa sopravvenuta. [Nella specie, le disposizioni oggetto della questione - vale a dire gli artt. 8 e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 - sono state modificate, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, ad opera, rispettivamente, dell'art. 1, comma 18, del d.l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nel testo introdotto dalla legge di conversione, e dall'art. 3, comma 3, lett. b), n. 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo)]. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 41 cost. · Art. 16 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art31 · fonte su Normattiva