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I datori di lavoro sono puniti:

  • a)con l'ammenda da lire 2000 a lire 10 mila per ogni apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 3;
  • b)con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000 per ogni violazione delle norme dell'art. 11. Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, puo' presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinera' la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento, a norma dell'art. 162 del Codice penale.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1955 al 15 gennaio 2000

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 107/1973

    Questione infondata
    5 luglio 1973

    Non sono fondate , in riferimento all'art. 3 Cost., e in relazione all'art. 81, secondo e terzo comma, c.p., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 14 luglio 1959 n. 741 - che statuisce a carico dei datori di lavoro, la pena dell'ammenda da L. 5.000 a L. 100.000 per ogni lavoratore cui non siano stati corrisposti i minimi inderogabili di trattamento economico - e dell'art. 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 - che statuisce a carico dei datori di lavoro la pena dell'ammenda da L. 2.000 a L. 10.000 per ogni apprendista assunto senza il tramite dell'ufficio di collocamento. Le norme suddette non consentono di applicare il disposto dell'art. 81, secondo e terzo comma, c.p. nell'ipotesi in cui la condotta del datore di lavoro, posta in essere rispetto a una pluralità di dipendenti, rientri in un disegno criminoso unitario. Ciò, però, non viola il principio di equaglianza, perché il legislatore, nel suo apprezzamento, è libero di scegliere un sistema dissociato dall'istituto della continuazione, che renda più rigorosa la tutela e meglio raggiunga lo scopo che egli si prefigge. Ne' è irrazionale che all'importanza e alla specialità degli interessi individuali e sociali protetti corrisponda l'adozione di un meccanismo sanzionatorio che la stessa struttura delle norme svincola dalle regole comuni. Irrazionale sarebbe, invece, che l'autore di una violazione di così notevole rilievo potesse beneficiare del particolare "favor rei", cui è ispirato l'istituto della continuazione.

    Art. 3 cost. · Art. 8 Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori · Art. 23 Disciplina dell'apprendistato

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  • Sentenza n. 30/1958

    Questione infondata
    8 aprile 1958

    Gli articoli 3 e 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, che stabiliscono a carico dei datori di lavoro l'obbligo, penalmente sanzionato, di assumere gli apprendisti per il tramite degli uffici di collocamento, non incidono sui diritti garantiti dagli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione. Essi, come diretti a disciplinare praticamente la soddisfazione delle esigenze dei lavoratori, specialmente dei più giovani, non possono poi essere considerati di ostacolo all'esercizio del diritto al lavoro, riconosciuto a tutti i cittadini dall'art. 4 della Costituzione. Pertanto è infondata la questione della loro legittimità costituzionale sollevata in riferimento alle suddette norme costituzionali.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 cost.

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  • Sentenza n. 10/1957

    Questione infondata
    26 gennaio 1957

    dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 11 lett. c e 23 lett. b della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sollevata con l'ordinanza del Pretore di Acireale del 28 marzo 1956 in riferimento alla norma contenuta nell'art. 39 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1957. ENRI…

    Art. 39 cost. · Art. 11 Disciplina dell'apprendistato · Art. 23 Disciplina dell'apprendistato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art23 · fonte del testo