Art. 10
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In caso di morte del ricevitore, dell'aiuto ricevitore, dell'aiuto ricevitore aggiunto e del commesso avventizio provvisti di assegno vitalizio, questo e' riversibile alla vedova ed agli orfani secondo le seguenti misure:
- 1)vedova, 50 per cento;
- 2)orfani soli, in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o piu' orfani, 60 per cento;
- 3)vedova con orfani aventi diritto all'assegno: con un orfano, 60 per cento; con 2 orfani, 65 per cento: con tre orfani, 70 per cento; con quattro e piu' orfani, 75 per cento;
- 4)quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, o, in ogni caso, quando vi siano figli di precedente matrimonio del marito, l'assegno viene ripartito nel modo seguente: il 40 per cento alla vedova e il rimanente, calcolato come al precedente n. 3), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani. Gli aventi diritto debbono presentare domanda per ottenere la riversibilita' dell'assegno, al Consiglio di amministrazione dell'Ente per il tramite dell'intendenza di finanza della Provincia, corredandola dei documenti di rito. L'assegno decorre dal giorno successivo alla morte dell'iscritto. Per i casi in cui venga a cessare l'assegno alla vedova o ai figli, si procedera' alla modificazione della misura dell'assegno con le norme precedenti. E' ammesso il cumulo di un assegno diretto con un assegno indiretto, anche a carico dello Stato. E' altresi' ammesso il cumulo degli assegni di riversibilita' cui gli orfani di padre e di madre abbiano diritto da parte di entrambi gli ascendenti che siano stati dipendenti dello Stato o dell'Amministrazione del lotto. In caso di decesso della moglie titolare di assegno a carico dell'Ente Fondo, e' ammessa la riversibilita' a favore del marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di eta'. In tal caso l'assegno e' liquidato applicando le percentuali vigenti per la vedova. L'assegno non spetta se sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa del marito. La vedova ha diritto all'assegno di riversibilita', a condizione che il matrimonio se contratto dal dipendente oppure dal titolare di assegno a carico del Fondo dopo il 650 anno di eta', avvenga prima del compimento del settantaduesimo anno di eta' e sia durato almeno due anni e se la differenza di eta' tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20. 5 Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma. La riversibilita' in favore della vedova e' esclusa quando sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa della moglie. Nel caso in cui l'assegno non spetti alla vedova o al vedovo perche' e' stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa dell'uno o dello altro, ove sussista il caso di bisogno, e' corrisposto alla vedova o al vedovo un assegno alimentare pari al 20 per cento dell'assegno diretto; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non puo' superare la differenza fra l'importo dell'assegno di riversibilita' che sarebbe spettato alla vedova o al vedovo con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo dell'assegno dovuto agli orfani. L'assegno vitalizio o l'assegno alimentare previsti per la vedova o per il vedovo si perdono nel caso che questi passino ad altre nozze.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale con sentenza 12-31 maggio 1988, n. 587 (in G.U. 1a S.S. 08/06/1988, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale [...] dell'art. 10, settimo comma, legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto) limitatamente alle parole "e se la differenza d'eta' tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20".
Testo in vigore dal 9 giugno 1988 al 22 marzo 1990
