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Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Testo in vigore dal 26 marzo 1963 al 18 luglio 1968

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art21 · fonte su Normattiva