Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1968 al 3 novembre 1999. Leggi il testo vigente →

((Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Con la stessa pena e' punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli articoli 15, lettera c) e 16, lettera d), salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato)).

Testo in vigore dal 18 luglio 1968 al 3 novembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art21 · fonte su Normattiva