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Il Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con quelli delle finanze e dell'agricoltura e foreste puo' autorizzare la produzione di acqueviti, destinate alla esportazione, aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge, e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel paese importatore, e puo' altresi' autorizzare l'imbottigliamento delle acqueviti in recipienti di capacita', diversa da quelli indicati al successivo art. 16.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 8 giugno 1976
