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Le denominazioni straniere in uso nel commercio, non espressamente richiamate nella presente legge, possono essere adottate per contraddistinguere le acqueviti previste negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, purche' alla dicitura straniera segua la corrispondente denominazione italiana. Si osservano in ogni caso le convenzioni internazionali.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 27 settembre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art15 · fonte del testo