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Le denominazioni di "rhum", "rum" o "tafia'", nonche' di "acquavite di canna" o di "distillato di canna", sono riservate alle acqueviti ottenute dalla distillazione del mosto fermentato della canna di zucchero o dei melassi della stessa. E' consentita l'aggiunta di alcool etilico rettificate, purche' almeno un terzo della gradazione alcolica derivi dal prodotto originale. Qualora l'aggiunta di alcool superi il limite previsto nel comma precedente o si ricorra alla aromatizzazione complementare le denominazioni di "rhum", "rum" e "tafia'" possono usarsi soltanto se integrate con l'indicazione "di fantasia" scritta con caratteri di uguale grandezza e visibilita'. ((La denominazione "rum puro" e' riservata al prodotto definito al primo comma del presente articolo che e' stato sottoposto ad un invecchiamento minimo di tre anni in recipienti di legno sotto diretto controllo fiscale)).
Testo in vigore dal 6 settembre 1980 al 27 settembre 1997
