Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1980 al 27 settembre 1997. Leggi il testo vigente →

Le denominazioni di "rhum", "rum" o "tafia'", nonche' di "acquavite di canna" o di "distillato di canna", sono riservate alle acqueviti ottenute dalla distillazione del mosto fermentato della canna di zucchero o dei melassi della stessa. E' consentita l'aggiunta di alcool etilico rettificate, purche' almeno un terzo della gradazione alcolica derivi dal prodotto originale. Qualora l'aggiunta di alcool superi il limite previsto nel comma precedente o si ricorra alla aromatizzazione complementare le denominazioni di "rhum", "rum" e "tafia'" possono usarsi soltanto se integrate con l'indicazione "di fantasia" scritta con caratteri di uguale grandezza e visibilita'. ((La denominazione "rum puro" e' riservata al prodotto definito al primo comma del presente articolo che e' stato sottoposto ad un invecchiamento minimo di tre anni in recipienti di legno sotto diretto controllo fiscale)).

Testo in vigore dal 6 settembre 1980 al 27 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 settembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1952 al 6 settembre 1980. 34 parole aggiunte.

… se integrate con l'indicazione "di fantasia" scritta con caratteri di uguale grandezza e visibilita'. aggiunto: La denominazione "rum puro" e' riservata al prodotto definito al primo comma del presente articolo che e' stato sottoposto ad un invecchiamento minimo di tre anni in recipienti di legno sotto diretto controllo fiscale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art8 · fonte del testo