Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1980 al 27 settembre 1997. Leggi il testo vigente →
((Le denominazioni "acquavite di cereali", "distillato di cereali", "whisky" o "whiskey" sono riservate alle acquaviti ottenute dalla distillazione a meno di 95°, in deroga all'articolo 1, del mosto di cereali, saccarificato con diastasi di malto in esso contenuto e fermentato sotto l'azione del lievito. Le acquaviti di cui al comma precedente devono essere invecchiate in recipienti di legno per piu' di tre anni sotto diretto controllo fiscale prima di essere destinate al consumo umano diretto. La qualifica "scotch" nel quadro delle bevande alcoliche e' riservata al whisky scozzese. La qualifica "irish" e' riservata al whisky irlandese. La denominazione di "blended whisky" o "blended whiskey" e' riservata ad una miscela di distillati ognuno dei quali separatamente ha diritto alla denominazione whisky o whiskey)).
Testo in vigore dal 6 settembre 1980 al 27 settembre 1997
