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Le denominazioni di "acquavite di cereali", di "distillato di cereali", di "wisky", o di "wiskey", sono riservati all'acquavite ottenuta dalla distillazione dei mosti fermentati di cereali, previa saccarificazione. E' consentita l'aggiunta di alcool etilico rettificato.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1952 al 6 settembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559~art9 · fonte del testo