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I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:
- 1)un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- 2)un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3)un rappresentante del Ministero delle finanze;
- 4)un rappresentante del Ministero dei trasporti;
- 5)un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;
- 6)due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano;
- 7)un produttore di gas metano;
- 8)un distributore o trasportatore di gas metano;
- 9)due proprietari di bombole. Il decreto di nomina designa il presidente che e' scelto fra i membri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del comma precedente. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 giugno 1990, n. 145
2La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, che richiamano i soppressi articoli 9 e 10 della medesima legge, devono intendersi riferite, ove possibile, ai contributi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della presente legge."
Testo in vigore dal 14 giugno 1990 al 15 settembre 2020
