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I corrispettivi previsti dall'art. 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di:
- 1)collaudo e revisione delle bombole;
- 2)manutenzione delle valvole delle stesse;
- 3)sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non piu' idonee all'uso;
- 4)assicurazione per responsabilita' civile verso terzi;
- 5)funzionamento del Comitato;
- 6)punzonatura delle bombole. Sul fondo predetto grava anche ogni altra spesa di servizio, nonche' l'importo della quota dovuta ai proprietari per l'uso delle bombole ai sensi dell'art. 9 della presente legge.
Testo in vigore dal 31 agosto 1950 al 14 giugno 1990
