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I corrispettivi previsti dall'art. 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di:

  • 1)collaudo e revisione delle bombole;
  • 2)manutenzione delle valvole delle stesse;
  • 3)sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non piu' idonee all'uso;
  • 4)assicurazione per responsabilita' civile verso terzi;
  • 5)funzionamento del Comitato;
  • 6)punzonatura delle bombole. Sul fondo predetto grava anche ogni altra spesa di servizio, nonche' l'importo della quota dovuta ai proprietari per l'uso delle bombole ai sensi dell'art. 9 della presente legge.

Testo in vigore dal 31 agosto 1950 al 14 giugno 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 30/1957

    Questione infondata
    26 gennaio 1957

    Stante la separazione tra il giudizio principale e quello sulla pregiudiziale di incostituzionalità, che si svolgono su piani diversi per l'oggetto e per la finalità, non può la Corte sindacare la legittimità dell'ordinanza di rimessione per difetto di potere ad emanarla (nella specie: per incompetenza a seguito di litispendenza o per revoca dell'ingiunzione in base alla quale erano stati iniziati gli atti esecutivi o per cessazione dell'efficacia del precetto per effetto di decorrenza dei termini in giudizio di opposizione all'esecuzione).

    Art. 23 cost. · Art. 42 cost. · Art. 10 Disciplina delle bombole per metano · Art. 12 Disciplina delle bombole per metano

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-07-08;640~art13 · fonte del testo