Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1998 al 29 marzo 2001. Leggi il testo vigente →

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di lire 80 milioni e della cifra ulteriore pari al prodotto di 100 lire per ogni cittadino residente nel collegio uninominale ovvero al prodotto di 10 lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che concorrono al riparto di seggi assegnati con il sistema proporzionale. Le spese per la campagna elettorale di chi e' candidato sia in un collegio uninominale sia nella lista per il riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione che comprende quel collegio, non possono comunque superare l'importo piu' alto consentito per una delle due candidature.7 Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorche' sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato puo' designare alla raccolta dei fondi piu' di un mandatario, che a sua volta non puo' assumere l'incarico per piu' di un candidato. Il mandatario elettorale e' tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi e' tenuto ad identificare le complete generalita' di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto e' specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire.7 Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, dopo le parole: "cinque milioni di lire" sono inserite le seguenti: " somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso";
  • b)dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati";
  • c)al secondo periodo, le parole: "La disposizione non si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano". La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicita'. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto e' sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicita' in relazione all'ammontare delle entrate.7 Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il periodo di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 26 febbario 1998

7

Il Decreto 26 febbario 1998, (in G.U. 09/03/1998, n. 56), ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "Le cifre indicate all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ulteriormente rivalutate all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, rispettivamente, da L. 91.624.000 a L. 95.169.848,800, da L. 114,530 a L. 118,962, da L. 11,453 a L. 11,896"; - (con l'art. 2, comma 2) che "L'importo previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' ulteriormente rivalutato all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, da L. 22.906.000 a L. 23.792.462,200"; - (con l'art. 2, comma 3) che "L'importo previsto dall'art 7, comma 6, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' ulteriormente rivalutato all'anno 1997, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi praticati dai grossisti, da L. 11.453.000 a L. 11.896.231,100".

Testo in vigore dal 24 marzo 1998 al 29 marzo 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art7 · fonte su Normattiva