Art. 7 — Iscrizione nello schedario generale della cooperazione
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Le societa' di cui alla presente legge sono esonerate dalla iscrizione nel registro prefettizio di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. Esse vengono iscritte d'ufficio, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nello schedario generale della cooperazione. L'iscrizione nello schedario e' titolo sufficiente per il godimento delle agevolazioni tributarie o di altra natura ai sensi dell'art. 16, comma secondo, del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1955 al 16 dicembre 2010
