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La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria - presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonche' le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi. Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di eta', nonche' nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possano riuscire di danno alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 622/1987

    Questione infondata
    30 dicembre 1987

    La normativa concernente l'obbligo di assunzione di invalidi, intesa a favorire coloro che al lavoro debbano attingere ancora in via primaria, non e` applicabile nel giudizio in cui si controverta del diritto all'avviamento obbligatorio di soggetto gia` collocato in quiescenza (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, comma primo, 38, comma terzo, 97, comma primo, Cost. - degli artt. 1, 11, 16 L. 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui subordinano alla richiesta dell'imprenditore i diritti degli aventi titolo alla assunzione).

    Art. 1 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 11 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 16 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 15 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 346/1987

    Questione inammissibile
    29 ottobre 1987

    Il difetto di giurisdizione, in materia di avviamento al lavoro - devoluta, per giurisprudenza costante, al giudice ordinario, siccome involgente esame di diritti soggettivi - rende inammissibile la questione proposta dal giudice amministrativo, in quanto la pronuncia costituzionale che ne seguisse sarebbe ininfluente per le sorti dei casi concreti, ai quali non potrebbe essere applicata - (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 38, 41 e 97 Costituzione - degli artt. 1, 5 e 11 L. 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. unico L. 11 novembre 1983, n. 638, che converte il decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, sub art. 9, terzo comma di detto decreto, concernenti, rispettivamente: a) il campo soggettivo di applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie, per invalidità civile, presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private; b) l'esclusione, dal computo nella riserva d'obbligo di assunzione, degli invalidi, divenuti tali nel corso del rapporto e già lavoratori dipendenti dell'impresa, con percentuale di invalidità inferiore al sessanta per cento e pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria).

    Art. 38 cost. · Art. 41 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

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  • Ordinanza n. 6/1982

    Questione infondata
    14 gennaio 1982

    Questione già dichiarata infondata. - S. n. 104/1981.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 8 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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