Art. 1 — Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria
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La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria - presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonche' le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi. Non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di eta', nonche' nei confronti di coloro che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa o che, per la natura ed il grado della loro invalidita', possano riuscire di danno alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000
