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Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, i quali abbiano complessivamente piu' di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneita' fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico nel caso di mancanza dell'organico:

  • a)del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previo accertamento dell'idoneita' professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria:
  • b)del 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti;
  • c)del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unita'. Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9. Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneita', verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parita' di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 27 ottobre 1970

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 88/1998

    Questione infondata
    1 aprile 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, terzo comma, Cost. - dell'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (recante: <<Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private>>), a norma del quale <<nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti in organico>>, in quanto - premesso che la norma impugnata, introducendo l'istituto della assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, si colloca nel quadro dell'ampio intervento operato dal legislatore, dopo il primo conflitto mondiale, a favore dei predetti invalidi; e considerato che tale disciplina è stata successivamente estesa, con diverse modalità di tutela, ad altre categorie ritenute meritevoli di particolare protezione con singole e specifiche leggi, fino alla legge n. 482 del 1968, che ha ridisciplinato organicamente la materia - la medesima disposizione non può ritenersi ne' irragionevole ne' priva di giustificazione, essendo diretta ad assolvere un onere e un compito della collettività al fine di consentire a detti beneficiari, in base a condizioni e criteri prestabiliti, un più agevole reperimento di una occupazione, pur nei limiti di percentuali prefissate in rapporto ai posti in organico per ciascuna qualifica, nel contemperamento delle esigenze della pubblica amministrazione per la migliore selezione dei propri impiegati con quelle di tutela degli appartenenti alle categorie protette, i quali comunque possono accedervi solo dopo aver superato le prove concorsuali in posizione di parità rispetto agli altri concorrenti. Peraltro, non resta preclusa al legislatore la possibilità di introdurre nella procedura concorsuale prescelta, a favore di alcune categorie svantaggiate, deroghe suscettibili di realizzare quella particolare tutela che detta normativa intende perseguire. - Cfr. S. nn. 38/1960 e 279/1983. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 97 cost. · Art. 12 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art12 · fonte su Normattiva