Art. 12 — Enti pubblici
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Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, i quali abbiano complessivamente piu' di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneita' fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico nel caso di mancanza dell'organico:
- a)del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previo accertamento dell'idoneita' professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria:
- b)del 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti;
- c)del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato. 1 Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unita'. Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9. Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneita', verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parita' di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744
1Il D.L. 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 1970, n. 744, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le aliquote previste dall'art. 11, primo comma, e dall'art. 12, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono transitoriamente aumentate dell'1%, da destinarsi esclusivamente all'assunzione obbligatoria di connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito dei recenti eventi, che non abbiano superato il 55° anno di eta' e siano disoccupati."
Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 17 gennaio 2000
