Disciplina giuridica della professione di attuario

Art. 19 — Commissione centrale per gli attuari

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[1]Presso il Ministero di grazia e giustizia e' costituita la Commissione centrale per gli attuari, la quale e' composta:

  • a)di un magistrato di grado non inferiore al quarto che ha le funzioni di presidente;
  • b)del capo dell'ufficio delle professioni presso il Ministero di grazia e giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha le funzioni di vice presidente;
  • c)di due componenti designati, rispettivamente, dal Ministro per le corporazioni e dal Ministro per l'educazione nazionale;
  • d)di cinque attuari scelti fra i designati in numero doppio dal sindacato nazionale della categoria. La Commissione e' nominata con decreto Reale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'educazione nazionale.

[2]I componenti rimangono in carica tre anni e alla scadenza possono essere confermati.

[3]La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parita', prevale il voto del presidente. Per la validita' della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri.

[4]Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della Commissione.

[5]La Commissione centrale stabilira', con proprio regolamento, approvato dal Ministro per la grazia e giustizia, le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi proposti innanzi ad essa.

[6]Contro la decisione della Commissione centrale e' ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni unite della Corte di cassazione del Regno per incompetenza o per eccesso di potere.

Testo in vigore dal 25 marzo 1942 al 26 agosto 2005

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art19 · fonte del testo