Disciplina giuridica della professione di attuario

Art. 19 — Commissione centrale per gli attuari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 2005 al 8 maggio 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Presso il Ministero di grazia e giustizia e' costituita la Commissione centrale per gli attuari, la quale e' composta:

  • a)di un magistrato di grado non inferiore al quarto che ha le funzioni di presidente;
  • b)del capo dell'ufficio delle professioni presso il Ministero di grazia e giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha le funzioni di vice presidente;
  • c)di due componenti designati, rispettivamente, dal Ministro per le corporazioni e dal Ministro per l'educazione nazionale;
  • d)di cinque attuari scelti fra i designati in numero doppio dal sindacato nazionale della categoria. La Commissione e' nominata con decreto Reale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'educazione nazionale. 1 ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

[3]Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della Commissione.

[4]La Commissione centrale stabilira', con proprio regolamento, approvato dal Ministro per la grazia e giustizia, le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi proposti innanzi ad essa.

[5]Contro la decisione della Commissione centrale e' ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni unite della Corte di cassazione del Regno per incompetenza o per eccesso di potere.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

1

Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera e)) che al primo comma del presente articolo sono abrogate le parole da «, il quale e' composto» fino alla parola «categoria».

Testo in vigore dal 26 agosto 2005 al 8 maggio 2010

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2005

Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1942 al 26 agosto 2005. 40 parole tolte, 22 parole aggiunte in 3 capoversi.

… e giustizia di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'educazione nazionale. aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

tolto: I componenti rimangono in carica tre anni e alla scadenza possono essere confermati.

tolto: La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parita', prevale il voto del presidente. Per la validita' della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membriaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

    Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 2, lettera e)) che al primo comma del presente articolo sono abrogate le parole da «, il quale e' composto» fino alla parola «categoria».

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art19 · fonte del testo