Art. 50 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 FEBBRAIO 2001, N.187
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1967 al 6 giugno 2001. Leggi il testo vigente →
E' consentita la produzione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima, purche' si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalita' che verranno fissate dal regolamento. E' vietata l'importazione di sfarinati, pane e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dalla legge medesima.
Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 6 giugno 2001
