Art. 19-bis

[1]((L'autorita' competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli articoli 350, 352, 498, 527, 654, 663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del codice penale e' il prefetto.

[2]Le autorita' di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse:

  • a)Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e, limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, articolo 466 del codice penale;
  • b)Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale;
  • c)Ministero delle finanze: articolo 686, nonche', limitatamente ai fatti concernenti valori di bollo, articolo 466 del codice penale;
  • d)Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: articoli 693 e 694 del codice penale;
  • e)sindaco: articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice penale)).

Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art19bis · fonte su Normattiva