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Per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la liberta' provvisoria non e' ammessa relativamente all'omicidio doloso, consumato o tentato, previsto dall'articolo 575 del codice penale, all'attentato contro il Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 276 del codice penale, all'attentato contro la Costituzione dello Stato previsto dall'articolo 283 del codice penale, all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato prevista dall'articolo 284 del codice penale, alla devastazione, saccheggio o strage previsti dall'articolo 285 del codice penale, alla guerra civile prevista dall'articolo 286 del codice penale, alla formazione e partecipazione a banda armata previste dall'articolo 306 del codice penale, alla strage prevista dall'articolo 422 del codice penale, al disastro ferroviario previsto dall'articolo 430 del codice penale, al pericolo di disastro ferroviario previsto dall'articolo 431 del codice penale, agli attentati alla sicurezza dei trasporti previsti dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 432 del codice penale, alla epidemia prevista dall'articolo 438 del codice penale, all'avvelenamento di acque o sostanze alimentari previsto dall'articolo 439 del codice penale, alla rapina aggravata prevista dal secondo capoverso dell'articolo 628 del codice penale, all'estorsione aggravata prevista dal capoverso dell'articolo 629 del codice penale, al sequestro di persona previsto dagli articoli 605 e 630 del codice penale, ai delitti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e a qualsiasi delitto concernente, le armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti. Sempre per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la liberta' provvisoria non puo' altresi' essere concessa:

  • a)se l'imputato di delitto per il quale e' obbligatorio il mandato di cattura si trova in stato di liberta' provvisoria concessagli in altro procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria del mandato di cattura;
  • b)se l'imputato di uno dei delitti previsti dagli articoli 582, primo comma 583, 588, secondo comma n. 610 del codice penale e' sottoposto ad altro procedimento penale, per violazione di una o piu' delle suddette disposizioni di legge. Nel concedere la liberta' provvisoria, nei casi in cui e' consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali, ne' sussista la probabilita', in relazione alla gravita' del reato ed alla personalita' dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita'. Anche nei casi previsti nel primo e secondo comma puo' essere concessa la liberta' provvisoria se trattasi di persona la quale si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione.

Testo in vigore dal 24 maggio 1975 al 4 settembre 1977

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1/1980

    Ha colpito questo articolo
    23 gennaio 1980

    L'art. 1, comma terzo, legge 22 maggio 1975, n. 152, che impone al giudice, nel concedere la libertà provvisoria nei casi in cui è consentita, di valutare che non sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività, presuppone, con la locuzione "nuovamente", la già accertata commissione, da parte dell'imputato, di altri precedenti reati da identificarsi in quello o in quelli per cui si procede, non essendovi alcun riferimento a precedenti penali o giudiziari dell'imputato stesso. Sotto tale profilo, la norma in parola viola il principio di presunzione di non colpevolezza, il quale impedisce - fino alla sentenza definitiva - di considerare l'imputato come sicuramente responsabile dei reati a lui attribuiti. (Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, legge 22 maggio 1975, n. 152, limitatamente all'avverbio "nuovamente").

    Art. 13 cost. · Art. 27 cost. · Art. 1 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

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  • Ordinanza n. 28/1985

    Altra decisione
    30 gennaio 1985

    Vanno restituiti al giudice a quo, perché accerti la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla stregua della legge 28 luglio 1984, n. 398, sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui non consente la concessione della libertà provvisoria ai minorenni imputati dei reati tassativamente indicati in detta norma. L'art. 1 predetto è stato, infatti, espressamente abrogato dall'art. 28 della predetta legge 28 luglio 1984, n. 398, concernente "Norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria".

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico · Art. 28 Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della liberta' provvisoria

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  • Sentenza n. 134/1984

    Questione infondata
    4 maggio 1984

    L'art. 1, quarto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (tutela dell'ordine pubblico) - che nei casi in cui la libertà provvisoria è vietata, ammette tuttavia che si possa richiederla per motivi di salute - e l'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sull'ordinamento penitenziario, che, a sua volta, prima della indicazione delle competenze dei singoli organi giudiziari ai fini del trasferimento di detenuti nei luoghi di cura, regola ampiamente il servizio sanitario negli istituti penitenziari - sono rivolti principalmente a realizzare la effettiva tutela della salute dei detenuti. L'art. 1, quarto comma, in particolare, così come è stato riconosciuto da costante giurisprudenza, intende ovviare a situazioni eccezionali di malattia non suscettibili di adeguata cura in regime di detenzione, facendo assurgere le condizioni di salute del detenuto a criterio principale per la concessione della libertà provvisoria, quando questa rappresenta l'unica via per consentire le cure del detenuto infermo. In base a tali disposizioni è evidente che la compatibilità dello stato di detenzione con le condizioni di salute del detenuto, - compatibilità che giustifica il diniego della concessione della libertà provvisoria - in tanto può validamente affermarsi in quanto concorrano le condizioni obiettive che consentono l'apprestamento delle cure necessarie. Cosicché la predisposizione del trasferimento del detenuto in luoghi di cura non può - quando il trasferimento sia necessario - considerarsi come meramente eventuale o da affidarsi ad una più o meno tempestiva iniziativa dell'Amministrazione, ma costituisce parte integrante del provvedimento sulla libertà provvisoria ai fini della completezza del giudizio di compatibilità che sta alla base del diniego del beneficio. E di conseguenza, quando la domanda di libertà provvisoria sia stata respinta (come nel caso di specie), dal giudice istruttore, la mancata predisposizione del trasferimento ben può costituire motivo dell'eventuale appello al tribunale, senz'altro competente a pronunciarsi (nell'ambito dei poteri decisionali previsti dall'art. 515 c.p.p.) anche sul difetto di tale elemento essenziale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 27, comma terzo, e 32, comma primo, Cost., degli art. 1, comma quarto, legge 22 maggio 1975, n. 152, 11 legge 26 luglio 1975, n. 354, 277 e 281 c.p.p., sollevate in base all'assunto che in virtù di tali norme, il giudice istruttore potesse, nei casi suddetti, negare la libertà provvisoria senza predisporre il trasferimento del detenuto, con provvedimento non sindacabile, al riguardo, in appello, dal Tribunale).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 32 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art1 · fonte su Normattiva