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La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica e' personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 1 Nel giudizio di responsabilita', fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilita'. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilita' non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. Se il fatto dannoso e' causato da piu' persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede di ricorso per revocazione. (( Nel giudizio di responsabilita', l'entita' del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilita' illecitamente percepita dal dipendente. 1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale)) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve termine dato dal compiersi del decennio. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione e' maturata. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai giudizi in corso.

Testo in vigore dal 28 novembre 2012 al 7 ottobre 2016

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 35001/2025

    31 dicembre 2025
    • CORTE DEI CONTI
    • ATTRIBUZIONI

    In tema di indebita percezione di finanziamenti pubblici, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti l'azione risarcitoria nei confronti del libero professionista che abbia svolto attività tecnica essenziale per l'erogazione dei fondi, essendosi instaurato, per effetto del compimento di una attività della P.A., il rapporto di servizio e non rilevando a tal fine la qualità del soggetto, né la fonte della sua investitura, ma la natura del danno, consistente nel distoglimento delle risorse pubbliche dalla finalità perseguita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione contabile in ordine alla domanda risarcitoria nei confronti del libero professionista che, su incarico di una società privata e quale direttore dei lavori dell'opera finanziata dall'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura, aveva redatto perizie, certificato stati di avanzamento e attestato l'ultimazione dei lavori, così svolgendo attività indispensabili per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario).

    Art. 1 · Art. 103 cost.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 29682/2025

    10 novembre 2025
    • GIURISDIZIONE CIVILE

    In tema di esecuzione esattoriale per il pagamento di oneri dovuti a un consorzio pubblico, la domanda volta all'accertamento negativo del debito e alla condanna di ADER al risarcimento del danno rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, da un lato, non è configurabile quella tributaria, ove l'ente creditore non sia un consorzio di bonifica (come nella specie, trattandosi di un ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria) e il credito vantato concerna una pretesa strettamente privatistica avanzata a titolo di corrispettivo per specifiche prestazioni consortili; dall'altro, non sussiste la giurisdizione contabile, non essendovi alcuna relazione funzionale tra il preteso danneggiato e l'autore della condotta denunciata come illecita e causativa del danno (nella specie ADER, per non aver sospeso l'efficacia della cartella alla luce della contestazione del titolo).

    Art. 1 · Art. 41 c.p.c. · Art. 2 Disposizioni sul processo tributario · Art. 13 Testo unico Corte dei conti

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 20256/2025

    19 luglio 2025
    • CORTE DEI CONTI
    • ATTRIBUZIONI

    In tema di responsabilità penale del dipendente pubblico, sussiste la giurisdizione contabile in ordine alla domanda con la quale l'ente pubblico, condannato in solido con l'autore del reato, invochi da quest'ultimo il rimborso delle somme versate alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, dal momento che essa non è riconducibile a un'azione di regresso (non discutendosi di ripartizione interna della prestazioni) bensì a un'azione di responsabilità ex art. 1 della l. n. 20 del 1994, fondandosi su una causa petendi di natura risarcitoria (in quanto rivolta contro il dipendente che, quale autore del reato, ha dato luogo alla soccombenza dell'Amministrazione nel giudizio penale) e su un petitum sostanziale costituito dalla richiesta di risarcimento del danno erariale derivante dalla diminuzione patrimoniale subita dalla P.A., corrispondente alle somme versate in esecuzione della condanna. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione contabile l'azione svolta, nei confronti degli ufficiali della Polizia di Stato condannati per i fatti accaduti nella scuola "A. Diaz" di Genova, in occasione del G8, nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Giustizia, volta al recupero, rispettivamente, delle somme versate, quale responsabile civile, a titolo di provvisionali e spese legali in favore delle parti civili, e di quelle per le spese legali anticipate in favore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato).

    Art. 1 · Art. 1299 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 272/2006

    Questione inammissibile
    6 luglio 2006

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nella parte in cui dispone che "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso". Il giudice rimettente, infatti, si è sottratto all'obbligo di fornire specifica motivazione in punto di rilevanza della questione e, inoltre, trascurando di utilizzare i propri strumenti interpretativi e di avvalersi, conseguentemente, dei propri poteri processuali, si è sottratto al doveroso tentativo di individuare una interpretazione delle norme denunciate compatibile con la Costituzione. > >- Ordinanze citate n. 86/2006 e n. 427/2005.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2935 c.c. · Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 453/1998

    Questione infondata
    30 dicembre 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento ed all'art. 28 Cost. - dell'art. 1, comma 1-'quinquies', della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), <<nella parte in cui limita, nell'ipotesi di danno erariale causato da più persone, la responsabilità solidale ai soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo>>, in quanto - premesso che la disposizione denunciata si colloca nell'ambito di una nuova conformazione dell'istituto della responsabilità amministrativa e contabile, secondo linee volte, tra l'altro, ad accentuarne i profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori; e considerato che il legislatore, con la predetta norma, <<nel ribadire come regola generale il principio di parziarietà>>, individua espressamente nei casi di dolo o di illecito arricchimento le ipotesi derogatorie in cui più soggetti corresponsabili restano legati dal vincolo della solidarietà passiva - la scelta così operata non può reputarsi illegittima, poiché, secondo la giurisprudenza della Corte, per i pubblici dipendenti la responsabilità per il danno ingiusto può essere oggetto di disciplina differenziata rispetto ai principi comuni in materia. Inoltre, proprio con riguardo ad una fattispecie analoga a quella in esame, la Corte ha avuto modo di affermare che non può essere certo la mancata applicabilità del principio di solidarietà a dare fondamento a censure di violazione del principio di eguaglianza, <<giacché proprio il trasferimento del peso del risarcimento dal maggiore al minore colpevole rischierebbe di non essere consono con tale principio, nonché con le prescrizioni di cui all'art. 97 Cost.. - Cfr. S. n. 773/1988. - Sulla limitazione della responsabilità di dipendenti ed amministratori pubblici ai soli casi di dolo o colpa grave, v., da ultimo, S. n. 371/1998. red.: G. Leo

    Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti · Art. 3 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 371/1998

    Questione infondata
    20 novembre 1998

    Riuniti i giudizi, dichiara: non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione prima centrale d'appello, con ordinanze (r…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 103 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  2. 22 gennaio 2026 — 1 marzo 2026per un mese
  3. 1 gennaio 2023 — 22 gennaio 2026per 3 anni
  4. 18 ottobre 2022 — 1 gennaio 2023per 3 mesi
  5. 17 luglio 2020 — 18 ottobre 2022per 2 anni
  6. 18 giugno 2019 — 17 luglio 2020per un anno
  7. 7 ottobre 2016 — 18 giugno 2019per 3 anni
  8. 28 novembre 2012 — 7 ottobre 2016per 4 anni
  9. 4 ottobre 2009 — 28 novembre 2012per 3 anni
  10. 5 agosto 2009 — 4 ottobre 2009per 2 mesi
  11. 1 gennaio 2007 — 5 agosto 2009per 3 anni
  12. 22 dicembre 1996 — 1 gennaio 2007per 10 anni
  13. 14 gennaio 1994 — 22 dicembre 1996testo originarioper 3 anni

urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art1 · fonte su Normattiva