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[1]La responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica e' personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso. ((Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita' dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorita' competenti)). In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimita'((ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo)). La gravita' della colpa e ogni conseguente responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorche' detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimita' svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 1 26

[2]1.1. ((La responsabilita' e' limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:))

  • a)((conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;))
  • b)((conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria)) 26 Nel giudizio di responsabilita', ((fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e)) dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilita'. 26 Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilita' non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. ((Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso)). 26 Se il fatto dannoso e' causato da piu' persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha preso. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede di ricorso per revocazione. Nel giudizio di responsabilita', l'entita' del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilita' illecitamente percepita dal dipendente. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo, e' concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale. ((Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita' percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.)) 26 ((Nella sentenza di condanna la Corte dei conti puo', nei casi piu' gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. L'amministrazione, conseguentemente, avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca.)) 26 ((L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima)). 26 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e' verificato fatto dannoso ((, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno)), ovvero, in caso di occultamento doloso del danno ((, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione)), dalla data della sua scoperta. 26 Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve termine dato dal compiersi del decennio. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione e' maturata. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. ((Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti e' tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione e' litisconsorte necessario)). 26
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai giudizi in corso.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

22

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

23

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 41, comma 3-bis) che "Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti gia' pendenti alla data del 28 febbraio 2023".

L. 7 gennaio 2026, n. 1

26

La L. 7 gennaio 2026, n. 1, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo in vigore dal 22 gennaio 2026 al 1 marzo 2026

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 35001/2025

    31 dicembre 2025
    • CORTE DEI CONTI
    • ATTRIBUZIONI

    In tema di indebita percezione di finanziamenti pubblici, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti l'azione risarcitoria nei confronti del libero professionista che abbia svolto attività tecnica essenziale per l'erogazione dei fondi, essendosi instaurato, per effetto del compimento di una attività della P.A., il rapporto di servizio e non rilevando a tal fine la qualità del soggetto, né la fonte della sua investitura, ma la natura del danno, consistente nel distoglimento delle risorse pubbliche dalla finalità perseguita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione contabile in ordine alla domanda risarcitoria nei confronti del libero professionista che, su incarico di una società privata e quale direttore dei lavori dell'opera finanziata dall'Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura, aveva redatto perizie, certificato stati di avanzamento e attestato l'ultimazione dei lavori, così svolgendo attività indispensabili per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario).

    Art. 1 · Art. 103 cost.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 29682/2025

    10 novembre 2025
    • GIURISDIZIONE CIVILE

    In tema di esecuzione esattoriale per il pagamento di oneri dovuti a un consorzio pubblico, la domanda volta all'accertamento negativo del debito e alla condanna di ADER al risarcimento del danno rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, da un lato, non è configurabile quella tributaria, ove l'ente creditore non sia un consorzio di bonifica (come nella specie, trattandosi di un ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria) e il credito vantato concerna una pretesa strettamente privatistica avanzata a titolo di corrispettivo per specifiche prestazioni consortili; dall'altro, non sussiste la giurisdizione contabile, non essendovi alcuna relazione funzionale tra il preteso danneggiato e l'autore della condotta denunciata come illecita e causativa del danno (nella specie ADER, per non aver sospeso l'efficacia della cartella alla luce della contestazione del titolo).

    Art. 1 · Art. 41 c.p.c. · Art. 2 Disposizioni sul processo tributario · Art. 13 Testo unico Corte dei conti

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 20256/2025

    19 luglio 2025
    • CORTE DEI CONTI
    • ATTRIBUZIONI

    In tema di responsabilità penale del dipendente pubblico, sussiste la giurisdizione contabile in ordine alla domanda con la quale l'ente pubblico, condannato in solido con l'autore del reato, invochi da quest'ultimo il rimborso delle somme versate alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, dal momento che essa non è riconducibile a un'azione di regresso (non discutendosi di ripartizione interna della prestazioni) bensì a un'azione di responsabilità ex art. 1 della l. n. 20 del 1994, fondandosi su una causa petendi di natura risarcitoria (in quanto rivolta contro il dipendente che, quale autore del reato, ha dato luogo alla soccombenza dell'Amministrazione nel giudizio penale) e su un petitum sostanziale costituito dalla richiesta di risarcimento del danno erariale derivante dalla diminuzione patrimoniale subita dalla P.A., corrispondente alle somme versate in esecuzione della condanna. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione contabile l'azione svolta, nei confronti degli ufficiali della Polizia di Stato condannati per i fatti accaduti nella scuola "A. Diaz" di Genova, in occasione del G8, nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Giustizia, volta al recupero, rispettivamente, delle somme versate, quale responsabile civile, a titolo di provvisionali e spese legali in favore delle parti civili, e di quelle per le spese legali anticipate in favore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato).

    Art. 1 · Art. 1299 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 272/2006

    Questione inammissibile
    6 luglio 2006

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nella parte in cui dispone che "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso". Il giudice rimettente, infatti, si è sottratto all'obbligo di fornire specifica motivazione in punto di rilevanza della questione e, inoltre, trascurando di utilizzare i propri strumenti interpretativi e di avvalersi, conseguentemente, dei propri poteri processuali, si è sottratto al doveroso tentativo di individuare una interpretazione delle norme denunciate compatibile con la Costituzione. > >- Ordinanze citate n. 86/2006 e n. 427/2005.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2935 c.c. · Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 453/1998

    Questione infondata
    30 dicembre 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento ed all'art. 28 Cost. - dell'art. 1, comma 1-'quinquies', della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), <<nella parte in cui limita, nell'ipotesi di danno erariale causato da più persone, la responsabilità solidale ai soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo>>, in quanto - premesso che la disposizione denunciata si colloca nell'ambito di una nuova conformazione dell'istituto della responsabilità amministrativa e contabile, secondo linee volte, tra l'altro, ad accentuarne i profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori; e considerato che il legislatore, con la predetta norma, <<nel ribadire come regola generale il principio di parziarietà>>, individua espressamente nei casi di dolo o di illecito arricchimento le ipotesi derogatorie in cui più soggetti corresponsabili restano legati dal vincolo della solidarietà passiva - la scelta così operata non può reputarsi illegittima, poiché, secondo la giurisprudenza della Corte, per i pubblici dipendenti la responsabilità per il danno ingiusto può essere oggetto di disciplina differenziata rispetto ai principi comuni in materia. Inoltre, proprio con riguardo ad una fattispecie analoga a quella in esame, la Corte ha avuto modo di affermare che non può essere certo la mancata applicabilità del principio di solidarietà a dare fondamento a censure di violazione del principio di eguaglianza, <<giacché proprio il trasferimento del peso del risarcimento dal maggiore al minore colpevole rischierebbe di non essere consono con tale principio, nonché con le prescrizioni di cui all'art. 97 Cost.. - Cfr. S. n. 773/1988. - Sulla limitazione della responsabilità di dipendenti ed amministratori pubblici ai soli casi di dolo o colpa grave, v., da ultimo, S. n. 371/1998. red.: G. Leo

    Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti · Art. 3 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 371/1998

    Questione infondata
    20 novembre 1998

    Riuniti i giudizi, dichiara: non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione prima centrale d'appello, con ordinanze (r…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 103 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  6. 18 giugno 2019 — 17 luglio 2020per un anno
  7. 7 ottobre 2016 — 18 giugno 2019per 3 anni
  8. 28 novembre 2012 — 7 ottobre 2016per 4 anni
  9. 4 ottobre 2009 — 28 novembre 2012per 3 anni
  10. 5 agosto 2009 — 4 ottobre 2009per 2 mesi
  11. 1 gennaio 2007 — 5 agosto 2009per 3 anni
  12. 22 dicembre 1996 — 1 gennaio 2007per 10 anni
  13. 14 gennaio 1994 — 22 dicembre 1996testo originarioper 3 anni

urn:nir:stato:legge:1994-01-14;20~art1 · fonte su Normattiva